RIABILITAZIONE PROTESTI

02. ottobre 2016 Uncategorized 0

cropped-il-nostro-aiuto.pngNon tutti sanno, che l’art. 17 della legge 108/96, da la possibilità a chi ha avuto un protesto di riabilitarsi dopo un anno.
Le condizioni per ottenere la riabilitazione sono le seguenti:

1)Che il titolo protestato (assegno o cambiale ) sia stato pagato.

2)Che si possegga il titolo e la quietanza di pagamento

3) Che sia trascorso piu’ di un anno dalla data di levata del protesto.

A chi bisogna rivolgersi.

La miglior cosa e’ farsi assistere da un professionista (commercialista o avvocato )o da un’agenzia specializzata come la nostra.

ASSEGNO TERMINI PER IL PROTESTO E TERMINI PER LA PRESCRIZIONE
L’assegno di conto corrente bancario ha un termine di prescrizione di sei mesi dalla data di emissione – il che significa che, trascorsi sei mesi dalla data di emissione, anche se ci sono i soldi sul c/c, la banca per pagare l’assegno deve chiedere conferma ed autorizzazione al correntista che lo ha emesso. Se quest’ultimo la nega, l’assegno si restituisce insoluto, non protestato e prescritto.
Esiste poi il termine di protesto, ossia se l’assegno arriva all’incasso 8 o 15 giorni dopo la data di emissione (8 giorni se su piazza, ossia se il luogo di emissione dell’assegno è lo stesso della piazza della banca su cui l’assegno è tratto – es: asg napoli, 8/05/06, protesto 16/05/06 se l’assegno è di uno sportello bancario di Napoli – 15 se fuori piazza ) in caso di mancanza di fondi, non può essere protestato.

RAPPORTO CARTOLARE E RAPPORTO FONDAMENTALE
I titoli di credito (assegni,cambiali ) hanno un rapporto fondamentale e un rapporto cartolare. Il primo attiene alle ragioni per cui e’ stato emesso il titolo, il secondo al titolo di credito che si concretizza nel pagamento tra emittente e beneficiario. Il rapporto cartolare e’ completamente indipendente dal quello fondamentale, nel senso che se si emette un assegno per pagare un fornitore e per varie ragioni, decade il diritto di quest’ultimo ad incassare l’assegno, e’ un grave errore ritenere che non pagando il titolo non si subirà il protesto perche’ ad esempio la merce non e’ stata consegnata. Cio’ premesso il titolo va sempre pagato anche se non si ha il diritto di incassarlo, in caso contrario si subirà comunque il protesto. Fate attenzione inoltre a non fare denunce di furto o smarrimento, che non corrispondono alla realtà, per evitare un pagamento ingiusto, rischiate conseguenze penali. Situazione diversa e’ il blocco di un assegno frutto di un reato vero, per il quale basta procedere ad una denuncia alle autorità giudiziaria o di p.s. e richiedere alla banca di bloccare l’assegno.

DIFFERENZA TRA ASSEGNO E CAMBIALE
L’assegno e’ un ordine di pagamento diretto ad una banca contenente l’ordine di pagare una determinata somma ad un beneficiario designato, la cambiale invece e’ una promessa di pagamento, entrambi sono titoli esecutivi, per cui se non pagati, on un’azione legale si subisce direttamente il pignoramento senza la necessità di provare il rapporto fondamentale.